Art. 156 · Condizioni per il deposito sotto diretta custodia della dogana
Sez. SECONDA

Art. 156

Abrogato155 / 370

Condizioni per il deposito sotto diretta custodia della dogana

In vigore dal 4 ott 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43#art-156