Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 109, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per le finanze;
Decreta:
Articolo unico
I beni di interesse nazionale, che, a sensi del comma primo dell'art. 109 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sono esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3, dello statuto stesso, sono indicati negli allegati elenchi A (provincia di Trento) e B (provincia di Bolzano).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - SCALFARO - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 27. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;48#art-1