Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 8 gen 1982
All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonché dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio, provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria. Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-4