Art. 35
35 / 38In vigore dal 3 mag 1973
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Bolzano, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-35