Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 mag 1973
Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-3