Art. 23
23 / 38In vigore dal 3 mag 1973
Il sovrintendente scolastico esercita relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, in lingua italiana, le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi.
Nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana, il sovrintendente esercita le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi.
I ricorsi proposti dal personale statale di cui al precedente comma avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro per la pubblica istruzione in conformità delle disposizioni vigenti.
In materia di incarichi e supplenze di insegnamento restano ferme le attribuzioni degli organi collegiali competenti.
Il sovrintendente esercita, altresì, la vigilanza sulle scuole materne, elementari; secondarie e popolari in lingua tedesca e su quelle delle località ladine della provincia di Bolzano.
Il potere di vigilanza di cui al precedente comma concerne tra l'altro il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e sull'attività didattica ed amministrativa delle scuole medesime e comporta la facoltà di disporre a tal fine anche ispezioni, salvo a riferire alla autorità competente sulle inadempienze o irregolarità.
Dal potere di vigilanza del sovrintendente restano tuttavia esclusi il potere di annullamento e quello di direttiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-23