Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 3 mag 1973
Il sovrintendente scolastico è scelto fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca. Limitatamente ai periodi di vacanza durante i quali non sia possibile provvedere alla nomina ai sensi del precedente comma, le funzioni di sovrintendente possono essere affidate per incarico a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea. Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore, la differenza è corrisposta all'incaricato, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualità di sovrintendente scolastico si considera, a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza. Alla nomina o all'incarico si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, la quale si pronuncia entro 60 giorni dalla data della richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-22