Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 mag 1973
Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente . In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economico acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.
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