Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 3 mag 1973
I presidenti ed i membri delle commissioni per lo esame di maturità nelle scuole secondarie in lingua italiana e in lingua tedesca devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua. I presidenti ed i membri delle commissioni per lo esame di maturità nelle scuole secondarie delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-18