Art. 6
Capo III

Art. 6

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In vigore dal 3 mag 1973
I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali. Per i beni mobili della Regione iscritti in pubblici registri, i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione a favore delle province, che sarà effettuata a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-6