Art. 4
Capo II

Art. 4

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In vigore dal 6 feb 1999
Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere, le opere di bonifica e gli altri beni di proprietà della regione indicati negli elenchi D), E), F) e G) annessi al presente decreto, nonché gli altri beni delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorità amministrativa. Alle due province autonome sono altresì trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalità di cui all', gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-4