Art. 14
Capo V

Art. 14

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In vigore dal 2 giu 2001
Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. lo Stato è esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1973 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - BOZZI - GULLOTTI - NATALI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti; addì 9 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 68 - VALENTINI

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-14