Capo IV
Art. 11
11 / 14In vigore dal 6 feb 1999
I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, nè negli elenchi descrittivi di cui al precedente , saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalità previste al secondo comma dello stesso articolo.
Si applicheranno altresì le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto .
Con le modalità di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei beni non più necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'. Si considerano comunque non più necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.
Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-11