Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 apr 1973
Il ruolo di cui all' della legge è diviso in due sezioni: a) ordinaria: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici; b) speciale: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici indicati nell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-3