Art. 27
27 / 27In vigore dal 22 apr 1973
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nel ruolo e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - FERRI - LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 24. - VALENTINI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-27