Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 22 apr 1973
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nel ruolo e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973 LEONE ANDREOTTI - FERRI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 24. - VALENTINI
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