Art. 24

Art. 24

24 / 27
In vigore dal 22 apr 1973
La giunta camerale, di ufficio o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione di un mediatore sia mancata o diminuita per il provvedimento previsto dall' della legge. Ai fini dell'accertamento, la giunta avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni, per la reintegrazione della cauzione, decorre da quando la deliberazione di accertamento è divenuta esecutiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-24