Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 22 apr 1973
Agli esami di cui agli del presente regolamento possono essere ammessi anche coloro che, pur non avendo chiesto l'iscrizione nel ruolo, intendano superare preliminarmente i relativi esami. Ai fini dell'iscrizione, la validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni. L'aver superato i predetti esami non costituisce titolo all'esercizio della professione se l'interessato non è iscritto nel ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-16