Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 22 apr 1973
Qualora il presidente o uno dei componenti delle commissioni d'esame abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità, fino al terzo grado escluso, con alcuno degli aspiranti alla iscrizione nel ruolo, deve darne immediata comunicazione al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede, con deliberazione della giunta, alla sua sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-14