Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 22 apr 1973
Le commissioni d'esame devono provvedere alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta. I verbali devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa, designato dalla giunta camerale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-13