Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 apr 1973
Le sovvenzioni di cui all', possono essere accordate ai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea, a seguito di apposita istanza da questi ultimi prodotta, corredata dalla documentazione giustificativa della richiesta e in particolare dai seguenti documenti: a) dichiarazione del concessionario dalla quale risultino le frequenze e le modalità dei servizi gestiti ed in particolare di quelli oggetto della sovvenzione; b) dimostrazione della effettiva disponibilità degli aeromobili destinati ai servizi oggetto della sovvenzione; c) dimostrazione della composizione del capitale sociale (estratto dal libro soci) e della organizzazione amministrativa e tecnico-operativa del concessionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-4