Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 6 apr 1973
Disposto il rimborso, l'intendenza di finanza, prima di inoltrare l'ordinativo alla competente ragioneria provinciale dello Stato, annota in apposita rubrica alfabetica il nome della ditta intestataria delle bollette e beneficiaria del rimborso, il numero e la data di registrazione delle bollette medesime apposti dall'ufficio doganale emittente, nonché la somma della quale viene disposto il rimborso, ripartita fra diritto per i servizi amministrativi, quota di imposta generale sull'entrata e quota di imposta di conguaglio. A tal fine presso ciascuna intendenza sono istituite separate rubriche alfabetiche per ciascuna dogana o sezione doganale avente sede nella provincia e per ciascuno degli esercizi finanziari di emissione delle bollette ammesse al rimborso (1968, 1969, 1970 e 1971).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;33#art-2