Art. 19 · Modalità dello svolgimento della prova di idoneità
Capo III

Art. 19

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Modalità dello svolgimento della prova di idoneità

In vigore dal 18 mag 1973
La prova di idoneità per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti di preparazione, è costituita da un colloquio sui principi teorici delle materie relative alle attribuzioni e compiti dei medici autorizzati. In particolare, il richiedente deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiotossicologia e la medicina legale delle lesioni da radiazioni ionizzanti; dei problemi particolari di igiene delle popolazioni nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti; delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve dimostrare altresì di conoscere gli elementi essenziali della dosimetria delle radiazioni ionizzanti e della sorveglianza fisica della protezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-19