Capo I
Art. 1
1 / 24Elenchi nominativi
In vigore dal 18 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 71 e 76, ultimi comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964, riguardanti la determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli "esperti qualificati" e dei "medici autorizzati", nonché per l'accertamento della loro capacità tecnica e professionale e della loro idoneità fisica;
Vista la legge n. 1860, del 31 dicembre 1962, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Vista la legge n. 1203, del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
Sentita la commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del predetto trattato istitutivo;
Sentito il Consiglio interministeriale di consultazione e coordinamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità e d'intesa con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
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Elenchi nominativi
Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati, rispettivamente, della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della protezione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si applicano le norme del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-1