Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 11 mag 1973
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, con il desiderio di sviluppare la collaborazione nel campo della veterinaria ai fini di diminuire il pericolo rappresentato dalle malattie infettive degli animali per l'economia nazionale e per la salute della popolazione di ambedue i paesi, come pure nell'interesse di favorire lo sviluppo ulteriore del commercio tra i due paesi hanno convenuto quanto segue: . 1. Le Parti contraenti svolgeranno la collaborazione nell'elaborare e realizzare gli interventi veterinario-sanitari all'esportazione, importazione e transito di animali, e prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonché di alimenti per gli animali allo scopo di prevenire la possibilità di trasmettere le malattie infettive dal territorio di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. L'esportazione, importazione e transito di animali, di prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonché di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente nel o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente saranno effettuati dopo aver ottenuto l'autorizzazione degli organi competenti delle Parti contraenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-c-1