Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 15 apr 1973
Il beneficio del posto gratuito e semigratuito è sospeso per un anno quando l'alunno non consegua la promozione alla classe superiore o l'ammissione al corso superiore di studi secondari. Durante la sospensione la retta non viene corrisposta all'istituto e l'alunno deve ripetere, a proprie spese, la classe. Il Ministero della pubblica istruzione può, in via eccezionale, mantenere il beneficio all'alunno che, per gravi ragioni di malattia, debitamente comprovate, non abbia potuto usufruire dello scrutinio o di tutte le sessioni di esame. Il beneficio del posto gratuito e semigratuito cessa, prima della scadenza, nei seguenti casi: a) quando l'alunno sia stato espulso dall'istituto di educazione con provvedimento divenuto definitivo; b) quando l'alunno incorra in una delle punizioni di cui alle lettere H) ed I) dell' del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, esami e tasse degli istituti medi di istruzione, con provvedimento divenuto definitivo; c) quando l'alunno abbia frequentato per due anni la stessa classe con esito negativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-17