Art. 97 · Pompe e relativo collettore principale da incendio
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 97

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Pompe e relativo collettore principale da incendio

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate devono avere almeno una pompa da incendio 2. Il collettore principale di incendio su tutte le navi deve erogare acqua immediatamente, per quanto possibile, o mantenendola sempre in pressione o munendo la pompa da incendio di comando a distanza prontamente accessibile e facilmente azionabile. 3. Nelle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e nelle navi a vela le pompe da incendio possono essere azionate dai motori di propulsione o a braccia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-97