Art. 74 · Scaletta per piloti
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 74

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Scaletta per piloti

In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi adibite a viaggi durante i quali possa essere imbarcato il pilota, devono avere una, scaletta per piloti come prescritto dalla convenzione. 2. Nel caso in cui la nave sia munita, oltre che della scaletta obbligatoria di cui al precedente comma, anche di dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota, tali dispositivi devono essere di tipo approvato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-74