Art. 70 · Scale costituenti mezzi di sfuggita
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 70

32 / 253

Scale costituenti mezzi di sfuggita

In vigore dal 8 ago 1973
1. In tutti i locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio, nei locali in cui l'equipaggio presta normalmente servizio, in quelli dell'apparato motore, delle caldaie e nelle gallerie assi devono essere sistemate scale e scalette idonee ad assicurare un rapido mezzo di sfuggita per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. 2. Le scale devono soddisfare su ogni nave alle norme della convenzione, salvo il disposto dell', comma 2, ed essere sistemate con i criteri di cui al presente libro, titolo terzo, .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-70