Art. 7 · Navi con caratteristiche nuove
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro ITitolo I

Art. 7

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Navi con caratteristiche nuove

In vigore dal 8 ago 1973
1. Il ministero può esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove, comprese le imbarcazioni da diporto, da qualsiasi disposizione del presente regolamento tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al libro IV che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle prescrizioni che il ministero, avuto riguardo al servizio ai quale essa è destinata, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave si reca. 3. Fermo quanto disposto dai precedenti commi e salve le pertinenti norme del libro III titolo V, agli aliscafi ed aeroscafi si applicano le norme della convenzione con le eventuali modificazioni che il ministero ritenesse di adottare caso per caso.
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