Art. 234 · Manovra delle porte tagliafuoco
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 234

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Manovra delle porte tagliafuoco

In vigore dal 8 ago 1973
Sulle navi da passeggeri le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate ogni qualvolta sia effettuata l'esercitazione di incendio. Se tale esercitazione è limitata ad una sola zona della nave, la manovra e l'ispezione possono essere limitate alle porte tagliafuoco della zona stessa. Comunque, tutte le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate almeno una volta al mese.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-234