Art. 232 · Esercitazioni per l'"uomo, in mare"
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 232

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Esercitazioni per l'"uomo, in mare"

In vigore dal 8 ago 1973
1. L'esercitazione per l'emergenza di "uomo in mare" deve essere fatta con frequenza sufficiente affinché il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione di emergenza si trovi nel più breve tempo al proprio posto. 2. I passeggeri devono essere preventivamente informati della esercitazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-232