Art. 227 · Precauzioni per prevenire gli incendi
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 227

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Precauzioni per prevenire gli incendi

In vigore dal 8 ago 1973
Il comando di bordo deve vigilare affinché: a) sia osservato il divieto di fumare: in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimità dei punti d'imbarco e degli sfoghi d'aria dei depositi in riempimento; nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico; in prossimità delle pompe per combustibili; in tutti i locali nei quali il fumare sia pericoloso e nei quali apposite targhe devono segnalare il divieto di fumare; b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo, ancora accesi, fiammiferi e mozziconi di sigari o sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo spenti in appositi portacenere distribuiti per tutta la nave; c) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere non siano conservati in magazzini, depositi, cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito locale infiammabili; d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe, ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve essere sempre autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano; e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili non siano lasciati abbandonati, ma tempestivamente rimossi e raccolti in speciali recipienti; f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente modificato o manomessa; g) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure personali, a meno che un duplicato della chiave non venga depositato nella custodia di emergenza di bordo; h) prima della partenza sia effettuato un accurato controllo su tutta la nave nei riguardi di possibili pericoli di incendio, specialmente se la nave è stata sottoposta a lavori.
Storico versioni

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Pro

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