Art. 194 · Disposizioni generali
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo V

Art. 194

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Disposizioni generali

In vigore dal 8 ago 1973
Sulla base delle norme di esercizio di cui alla lettera h), comma 2, dell', per gli aliscafi ed aeroscafi la costruzione ed i materiali dello scafo, la costruzione e sistemazione a bordo dell'apparato motore, dell'impianto elettrico e relative parti di allestimento devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-194