Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 16
151 / 253Tipi di visite
In vigore dal 8 ago 1973
Ai fini degli accertamenti di sicurezza di cui agli della legge, le visite alle quali devono essere sottoposte tutte le navi ed anche le imbarcazioni da diporto, escluse quelle alle quali, a norma dell', comma I, lettera a), non si applica il presente regolamento, sono:
visite iniziali, prima dell'entrata in servizio;
visite periodiche, alla scadenza dei periodi di validità dei certificati di sicurezza, di idoneità e delle annotazioni di sicurezza;
visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-16