Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VII
Art. 155
226 / 253Esenzioni
In vigore dal 8 ago 1973
1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il ministero può concedere a singole navi o a categorie di navi esenzioni di carattere parziale eventualmente condizionate, od anche l'esenzione totale dalle prescrizioni del presente libro.
2. Le esenzioni di cui al precedente comma possono essere concesse a navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di rischi abituali della navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza siano tali da rendere non giustificata o non necessaria l'applicazione delle prescrizioni del presente titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-155