Art. 143 · Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VI

Art. 143

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Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse

In vigore dal 8 ago 1973
Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse 1. Per le navi a scafo metallico la posizione e la sistemazione delle bussole magnetiche devono essere approvate dallo ente tecnico sulla base di disegni sottopostigli in fase di costruzione della nave. 2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi lunghe fuori tutto meno di sessanta metri, per le quali tale distanza può essere ridotta a 1,80 metri. 3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono essere di tipo corrispondente alle norme in vigore, devono essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa in opera; essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due anni e verificate almeno ogni quattro anni. 4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche. 5. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ripetuta nei seguenti casi: a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; d) quando alle bussole normali o di rotta vengono comunque rilevate deviazioni anormali; e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche. 6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorità marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state controfirmate dall'autorità marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. 7. Il Ministero sentito il parere dell'ente tecnico, può concedere esenzioni dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-143