Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 14
4 / 253Viaggi oltre i limiti di abilitazione
In vigore dal 8 ago 1973
1. In casi eccezionali il Ministro, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare.
2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-14