Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto interministeriale 31 agosto 1968 con il quale è stato approvato il codice internazionale dei segnali;
Considerata la necessità di adeguare le segnalazioni previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) a quelle prescritte dal codice internazionale dei segnali, entrato in vigore il 1 aprile 1969;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti;
Decreta:
L'art. 126 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è modificato nel modo seguente:
Art. 126 (segnali della nave da pilotare).
La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei seguenti segnali:
1) di giorno:
a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco;
b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota;
2) di notte:
a) fare il segnale G del codice internazionale;
b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti;
c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - LUPIS -
GONELLA - TANASSI -
BOZZI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 5. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-09;1112#art-1