Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, date dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 711 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in microbiologia. Scuola di specializzazione in microbiologia (2ª scuola) Art. 712. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 713. - Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia. Art. 714. - Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia. Art. 715. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito in venti specializzandi per ogni anno di corso. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovrà presentare motivata istanza. Art. 716. - La direzione della scuola viene assunta dia un professore di ruolo. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario. Art. 717. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale. Art. 718. Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1) Chimica microbiologica; 2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica; 3) Analisi statistica del dosaggio biologico; 4) Immunologia; 5) Batteriologia speciale; 6) Virologia generale e tecnica virologica; 7) Micologia; 8) Protozoologia; 9) Genetica dei microrganismi; 10) Virologia speciale; 11) Microbiologia degli alimenti; 12) Microbiologia industriale; 13) Metodi e dosaggi microbiologici. Art. 719. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze e seminari su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 720. - L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta o di una prova pratica. I candidati non riconosciuti idonei, potranno presentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia. Dopo l'art. 754 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola speciale per terapisti della riabilitazione. Scuola speciale per terapisti della riabilitazione (2ª scuola) Art. 755. - La 2ª scuola speciale per terapisti della riabilitazione ha sede presso la 2ª clinica delle malattie nervose e mentali. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi, istruendoli sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici e psichici con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e di quelli affetti da disturbi organici del linguaggio, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio. Art. 756. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e tecniche presso la 2ª clinica delle malattie nervose e mentali, il terzo di tirocinio pratico presso il centro di riabilitazione della clinica stessa o presso centri di riabilitazione riconosciuti idonei a tale scopo dalla scuola. Gli allievi hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni ed ai tirocini. Art. 757. - Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 17 anni (l'età di 17 anni può essere compiuta entro l'anno solare), in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alle università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica, del diploma di abilitazione magistrale). Art. 758. - Numero massimo dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di 30. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova orale di cultura generale e in una intervista attitudinale. Art. 759. - Il direttore della scuola è di diritto il titolare della 2ª clinica delle malattie nervose e mentali dell'università. Il direttore può farsi coadiuvare da un vice direttore nominato dal rettore su sua proposta. Art. 760. - Le materie d'insegnamento del 1° anno sono: 1) Nozioni generali di anatomia, fisiologia; 2) Anatomia del sistema nervoso; 3) Fisiologia del sistema nervoso; 4) Anatomia e fisiologia dell'apparato motore; 5) Igiene e medicina sociale; 6) Nozioni fondamentali di psichiatria; 7) Psicologia e psicopatologia del minorato; 8) Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento; 9) Metodologia e fisioterapia; 10) Metodologia di terapia occupazionale; 11) Clinica della riabilitazione. Le materie d'insegnamento del 2° anno sono: 1) Nozioni generali di patologia; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Patologia e clinica del sistema nervoso; 4) Patologia e clinica dell'apparato motore; 5) Anatomia, fisiologia, patologia degli organi della parola e dell'udito; 6) Neuropsichiatria infantile; 7) Paralisi cerebrali infantili; 8) Riabilitazione geriatrica; 9) Nozioni di reumatologia; 10) Elettroterapia ed altre terapie fisiche; 11) Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento; 12) Metodologia di fisioterapia; 13) Metodologia di terapia occupazionale; 14) Metodologia di terapia del linguaggio; 15) Servizio sociale e relazioni umane; 16) Clinica della riabilitazione. Nel 2° anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche per tutte le materie di insegnamento. I corsi regolari saranno integrati da conferenze su argomenti specifici, proiezioni, visite ad altri istituti. Art. 761. - Per essere ammessi al 2° anno occorre aver superato gli esami di cui ai numeri 1), 2), 4), 7), 8), 9), 10) dell'articolo precedente ed aver completato la prima parte del tirocinio. Per essere ammessi al 3° anno gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami del 1° anno e gli esami di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7), 11), 12), 13), 16) del 2° anno ed, aver completato la seconda parte del tirocinio. Art. 762. - Per poter essere ammessi alla discussione della tesi di diploma gli allievi dovranno presentare all'università una dichiarazione del direttore della scuola attestante la frequenza del tirocinio del 3° anno. L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola. L'esame di diploma dovrà essere superato non oltre sei anni dalla data di immatricolazione. Art. 763. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 40; - VALENTINI
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