Art. 1
1 / 1In vigore dal 31 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1972, n. 495, con il quale, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo, per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo;
Visto il verbale dell'adunanza del 13 luglio 1972, nella quale la facoltà predetta ha chiesto che il posto assegnatole con il precisato decreto del Presidente della Repubblica n. 495, venga destinato al raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale;
Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1972, n. 495, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali è destinato alla facoltà stessa per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 5. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;884#art-1