Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 32, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di notariato e della scuola di specializzazione nelle discipline del lavoro, annesse alla facoltà di giurisprudenza.
Scuola di notariato
Art. 33. - È istituita presso la facoltà di giurisprudenza la "Scuola di notariato" annessa alla medesima facoltà.
La scuola ha lo scopo di integrare la preparazione scientifica dei laureati e di approfondire, nella ricerca, la conoscenza dei problemi del notariato a fini di specializzazione professionale.
Art. 34. - La scuola è retta dal direttore.
Il direttore è nominato dal rettore dell'Università di Parma su designazione della facoltà di giurisprudenza.
Il direttore può designare un vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso d'impedimento.
Art. 35. - Il consiglio della scuola è composto dai professori docenti. Fanno anche parte del consiglio, quali membri di diritto, il presidente dell'ordine dei notai di Parma e il preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.
I docenti sono scelti fra i professori di ruolo, incaricati, liberi docenti, assistenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma e fra notai iscritti all'ordine dei notai di Parma.
Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal rettore dell'università su proposta del direttore della scuola, sentito il preside della facoltà di giurisprudenza per quanto concerne le nomine di professori di ruolo, incaricati, liberi docenti, assistenti dell'ateneo; sentito il presidente dell'ordine dei notai di Parma, per quanto concerne le nomine dei notai.
Art. 36. - Alla scuola possono iscriversi soltanto laureati in giurisprudenza.
Art. 37. - La scuola si distingue in due corsi della durata di un anno per ciascun corso.
Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove delle materie fondamentali di cui all'art. 40 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento in "Discipline del notariato".
Art. 38. - Il consiglio può determinare, anno per anno, il numero massimo degli iscritti.
Il consiglio può anche deliberare che uno o entrambi i corsi non siano accesi nel caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Art. 39. - Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono:
1° Corso:
Ordinamento del notariato;
Diritto delle persone e diritto di famiglia;
Diritto successorio;
Diritti reali;
Obbligazioni e contratti;
Diritto tributario (1° anno).
2° Corso:
Diritto delle società;
Tutela dei diritti e legislazione sulla pubblicità;
Fallimento;
Titoli di credito;
Volontaria giurisdizione;
Diritto tributario (2° anno).
Art. 40. - Con deliberazione del consiglio della scuola possono essere fissati altri insegnamenti integrativi a carattere monografico. Il consiglio determina anche se, per tali insegnamenti, debba sostenersi una prova d'esame.
Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo debbono essere prese prima dell'inizio dei corsi.
Art. 41. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale su argomento preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Art. 42. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di giurisprudenza, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 nei sensi dell'art. 7 della legge 19 dicembre 1951, n. 1951.
Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.
Art. 43. - Le commissioni giudicatrici per gli esami sono composte di tre membri; quelle di diploma sono composte di cinque membri.
I membri sono nominati dal direttore fra i docenti della scuola.
Scuola di specializzazione nelle discipline del lavoro
Art. 44. - È istituita presso la facoltà di giurisprudenza la "Scuola di specializzazione nelle discipline del lavoro" annessa alla medesima facoltà.
La scuola ha lo scopo di integrare la preparazione scientifica dei laureati e di approfondire, nella ricerca, la conoscenza dei problemi del lavoro, anche ai fini di specializzazione professionale.
Art. 45. - La scuola è retta dal direttore.
È direttore il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza.
Il direttore può designare un vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art. 46. - Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal rettore dell'Università di Parma, su proposta del direttore della scuola.
Art. 47. - I professori incaricati, sotto la presidenza del direttore costituiscono il consiglio della scuola.
Art. 48. - Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
Art. 49. - La scuola si distingue in due corsi della durata di un anno per ciascun corso.
Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove delle materie fondamentali di cui all'art. 53 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento in diritto del lavoro.
Art. 50. - Il consiglio può determinare, anno per anno, il numero massimo di coloro che possono essere iscritti.
Il consiglio può anche deliberare che uno o entrambi i corsi non siano accesi nel caso di mancato raggiungimento minimo di iscritti.
Art. 51. - Gli insegnamenti della scuola sono:
1° Corso:
Storia del diritto del lavoro;
Storia dei movimenti sindacali;
Economia del lavoro;
Diritto del lavoro;
Diritto sindacale e tecnica della contrattazione collettiva;
Elementi di medicina e psicologia del lavoro (semestrale).
2° Corso:
Selezione del personale, valutazione delle mansioni e tecniche retributive;
Sociologia del lavoro;
Diritto della cooperazione;
Diritto internazionale del lavoro;
Diritto comparato del lavoro;
Diritto penale del lavoro (semestrale);
Diritto processuale del lavoro (semestrale).
Art. 52. - Con deliberazione del consiglio della scuola, possono essere fissati altri insegnamenti integrativi a carattere monografico. Il consiglio determina anche se, per tali insegnamenti, debba sostenersi una prova d'esame. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo debbono essere prese prima dell'inizio dei corsi annuali.
Art. 53. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale su argomento preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Art. 54. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di giurisprudenza, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 nei sensi dell'art. 7 della legge 19 dicembre 1951, n. 1951.
Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.
Art. 55. - Le commissioni giudicatrici per gli esami speciali sono composte di tre membri; quelle di diploma sono composte di cinque membri. I membri sono nominati dal direttore fra docenti della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 11. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1196#art-1