Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 257. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti: Ematologia clinica e di laboratorio; Nefrologia medica; Psichiatria. Dopo l'art. 289 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Ematologia clinica e di laboratorio", "Nefrologia medica", "Psichiatria". Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 290. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; Genetica ematologica; Fisiopatologia ematologica; Biochimica ematologica; Fisiopatologia del plasma; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi. 2° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; Fisiopatologia ematologica; Immunoematologia; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; Patologia speciale ematologica; Clinica delle emopatie; Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia; Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; Patologia speciale ematologica; Clinica delle emopatie; Terapia sistematica ematologica; Terapia trasfusionale. Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso. Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico. Scuola di specializzazione in nefrologia medica Art. 291. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia è di tre anni. Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di Otto per ciascun anno di corso. b) Le materie di insegnamento sono così suddivise: 1° Anno: 1) Struttura ed ultrastruttura normale del rene; 2) Aspetti biochimici della funzione renale; 3) Fisiologia renale; 4) Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale); 5) Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia; 6) Struttura ed ultrastruttura del rene. 2° Anno: 1) Patologia del ricambio idro-salino; 2) Insufficienza renale acuta e cronica; 3) Nefropatie tubulari; 4) Farmacologia di interesse nefrologico; 5) Terapia dietetica e dialitica (1° anno); 6) Nefropatie glomerulari. 3° Anno: 1) Nefropatie interstiziali; 2) Nefropatie vascolari; 3) Nefropatie malformative neoplastiche; 4) Terapia dietetica e dialitica (2° anno); 5) Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva e sintomatica). c) Alla fine di ciascun anno di corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico pratico sulle materie di insegnamento dell'anno; d) Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di nefrologia; e) Durante gli anni del corso, l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche, dovrà frequentare i reparti clinici e il centro di emodialisi; nell'ultimo anno dovrà prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente di reparti universitari od ospedalieri della specialità. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 292. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria è di 4 anni. Il numero delle iscrizioni non può superare gli 8 (otto) iscritti per anno; potranno essere ammessi al terzo anno coloro che sono in possesso del diploma di specialista in neurologia e neuropsichiatria infantile; potranno essere ammessi al secondo anno coloro che sono in possesso del diploma di specialista in altre materie affini. Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio di facoltà. Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei quattro anni di corso: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Biochimica del sistema nervoso; 4) Genetica (elementi); 5) Psicologia generale; 6) Psicopatologia (1°); 7) Semeiotica psichiatrica. 2° Anno (internato in neurologia): 1) Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso; 2) Semeiotica neurologica; 3) Patologia speciale e diagnostica neurologica; 4) Neuro-radiologia; 5) Endocrinologia e neurologia vegetativa; 6) Elettroencefalografia. 3° Anno: 1) Patologia speciale psichiatrica; 2) Psicopatologia (2°); 3) Clinica psichiatrica; 4) Psicologia clinica e psicodiagnostica; 5) Psicofarmacologia; 6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica; 7) Esami di laboratorio. 4° Anno: 1) Clinica psichiatrica (2°); 2) Psicoterapia; 3) Neuropsichiatria infantile; 4) Neuropsichiatria forense e legislazione psichiatrica; 5) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene, profilassi, mentale); 6) Terapia psichiatrica generale. Art. 293. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico e per i quattro anni di corso. Detto internato sarà presso i reparti psichiatrici della clinica per il 1°, 3° e 4° anno e sarà ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. Per il 2° anno l'internato sarà presso i reparti neurologici della clinica, la relativa frequenza potrà essere ridotta a non meno di 6 mesi per i medici che prestino servizio in ospedale psichiatrico e a non meno di 4 mesi per i medici che prestino servizio in un reparto neurologico. Al termine di ciascun anno del corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante l'anno. Per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi all'apposita commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta su di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 62. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1076#art-1