Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'istituto di "Psicologia" muta denominazione in "Istituto di psicologia generale e clinica".
Art. 23. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di "Psicologia" muta denominazione in quella di "Psicologia generale e clinica".
L'art. 54 è modificato nel senso che l'ultimo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Il punto tre del presente articolo non si applica alla facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di economia e commercio".
Art. 106. - All'elenco degli insegnamenti del 3° anno della scuola di specializzazione in oncologia della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di radiologia (diagnostica e terapia dei tumori).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 36. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1053#art-1