Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 196 e 206 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 196. - Il corso della scuola ha la durata di tre anni.
Art. 206. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.
2° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.
3° Anno:
Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 26. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1031#art-1