Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1988, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 124 seno inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica".
Scuola di specializzazione in clinica pediatrica
Art. 125. - Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in clinica pediatrica.
La durata della scuola è di tre anni.
L'ammissione alla scuola sarà fatta per esami e titoli.
Il numero massimo degli iscritti, in rapporto alle possibilità didattiche ricettive della clinica è di sei per anno per un totale di diciotto iscritti per i tre anni di corso.
L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.
L'iscrizione direttamente al secondo anno della scuola può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura e che abbiano titoli pediatrici.
La scuola ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica dell'università che è per statuto un istituto bi-cattedra (Cattedra di clinica pediatrica e cattedra di puericultura) ed è situato nell'ambito dell'Istituto per l'infanzia Burlo Garofalo, istituto a carattere scientifico, ospedale specializzato pediatrico regionale.
Art. 126. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale).
2° Anno:
1) Clinica pediatrica;
2) Patologia pediatrica;
3) Puericultura;
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
5) Terapia pediatrica (annuale);
6) Radiologia pediatrica (annuale);
7) Malattie infettive dell'infanzia (annuale).
3° Anno:
1) Clinica
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.
Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:
Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica,
ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.
Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.
Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti alla scuola, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 8. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-28;891#art-1