Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 ago 1973
A richiesta dell'armatore, il Ministero della marina mercantile può autorizzare che sia escluso dalla stazza lorda della nave il volume dei locali chiusi soprastanti il ponte superiore, adibiti al solo riparo dei passeggeri di coperta, sulle navi impiegate esclusivamente in gite di breve durata. Il locale può contenere sedie, panche, ecc. purchè amovibili, ma non poltrone o sistemazioni fisse, come bar, apparecchi di condizionamento aria, ecc.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-27;988#art-2