Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 19 ago 1973
Le presenti norme, che abrogano l'art. 19 del regolamento di stazza approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916, e gli articoli XIV e XV delle relative istruzioni, approvate con decreto ministeriale del 25 luglio 1918, entrano in vigore dal 180° giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 79. - VALENTINI
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