Art. 1

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In vigore dal 29 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, duecentotrentacinque nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1969-70, con l' della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Visto il verbale dell'adunanza del 22 giugno 1972, nella quale la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di clinica oculistica venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni; Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova per il raddoppiamento della cattedra di clinica oculistica è destinato alla facoltà stessa per il raddoppiamento della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 111. - CARUSO
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