Art. 30 · Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali
Titolo III

Art. 30

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Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali

In vigore dal 28 gen 2015
Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni. In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualità e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi. In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma. Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-30