Art. 26 · Funzionamento delle commissioni
Titolo III

Art. 26

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Funzionamento delle commissioni

In vigore dal 27 gen 1977
In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla soppressione delle imposte comunali di consumo, il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il numero massimo delle riunioni mensili delle commissioni previste negli del presente decreto. Amministrazione del personale iscritto nel quadro. Ultimata l'iscrizione nel quadro ai sensi del precedente , con decreto del Ministro per le finanze sarà determinato il passaggio del servizio di amministrazione del personale alla Direzione generale per gli affari generali e del personale presso il Ministero delle finanze.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.937 ha disposto (con l'art. 1) che "E' aggiunto il seguente articolo: "Art. 26 - Amministrazione del personale iscritto nel quadro. - Ultimata l'iscrizione nel quadro ai sensi del precedente art. 9, con decreto del Ministro per le finanze sara' determinato il passaggio del servizio di amministrazione del personale alla Direzione generale per gli affari generali e del personale presso il Ministero delle finanze"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-26